Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 22 aprile 1992, n. 94.
(1) Le entrate provenienti da sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni di norme emanate in materia di competenza della Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano affluiscono, per quanto non devolute ai verificatori, ai bilanci della regione e delle province stesse o degli enti locali titolari della corrispondente funzione amministrativa.