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In vigore al: 25/02/2013

Delibera N. 3406 del 08.10.2007
Direttive per l'istituzione della Commissione mista conciliativa (modificata con delibera n. 1973 del 29.11.2010)

Allegato A

Direttive per l'istituzione della Commissione mista conciliativa di cui all'articolo 14, comma 1, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche

 
1) Funzione della Commissione mista conciliativa:
La Commissione mista conciliativa assolve, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, la funzione di favorire la presenza e l'attività degli Organismi di volontariato e di tutela dei cittadini all'interno dell'Azienda sanitaria.
La Commissione mista conciliativa sostiene l'Ufficio relazioni con il pubblico e le relative sezioni distaccate nei Comprensori sanitari nella tutela dei cittadini. Finalità è quella di risolvere le eventuali controversie con procedure conciliative, giungendo possibilmente ad una decisione condivisa delle parti, attraverso l'accertamento dei fatti e l'individuazione delle cause che hanno limitato il diritto al servizio e la qualità dello stesso. La Commissione mista conciliativa sostiene inoltre il citato Ufficio relazioni con il pubblico nel miglioramento della qualità dei servizi offerti.
 
2) Competenze della Commissione mista conciliativa:
A) La Commissione mista conciliativa riesamina tutti i casi in cui un/a cittadino/a motivatamente dichiara che le osservazioni, opposizioni e i reclami precedentemente presentati all'Ufficio relazioni con il pubblico non sono stati trattati in maniera soddisfacente.
B) La Commissione mista conciliativa esamina altresì i casi che l'Ufficio relazioni con il pubblico ritiene necessario presentare direttamente alla Commissione mista conciliativa.
C) La Commissione mista conciliativa verifica lo stato di attuazione della Carta dei servizi adottata dall'Azienda sanitaria con particolare riguardo al rispetto dei diritti dei cittadini.
D) La Commissione mista conciliativa formula proposte alla Direzione generale dell'Azienda sanitaria per il miglioramento dei servizi sanitari erogati dall'Azienda sanitaria.
La Commissione mista conciliativa non è competente per osservazioni, opposizioni e reclami che riguardano possibili errori medici o il consenso informato. In questi casi l'Ufficio per le relazioni con il pubblico e la Commissione mista conciliativa sono tenuti a far presente alla/al ricorrente che è possibile adire la Commissione conciliativa per questioni di responsabilità medica istituita presso la Ripartizione provinciale Sanità.
 
3) Composizione della Commissione mista conciliativa:
La Commissione mista conciliativa nominata dalla/dal Direttrice/Direttore generale dell'Azienda sanitaria, è composta da:
a) la/il Presidente, nominata/o fra persone estranee all'Azienda sanitaria che diano affidamento per obiettività e competenza;
b) tre membri dell'Azienda sanitaria;
c) tre membri designati dagli Organismi di volontariato e di tutela dei cittadini, con i quali l'Azienda sanitaria ha stipulato un protocollo d'intesa.
Le funzioni di segreteria della Commissione mista conciliativa sono espletate dalla/dal responsabile dell'Ufficio relazioni con il pubblico o dalla/dal sua/suo sostituta/o, coadiuvata/o dalla/dal responsabile della relativa sezione distaccata nel Comprensorio sanitario in cui si è verificato il caso sottoposto all'esame della Commissione.
 
4) Durata
La Commissione mista conciliativa dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere rinominati una sola volta.
La Commissione mista conciliativa decade con la nomina di un/a nuovo/a Direttrice/Direttore generale.
 
5) Decisioni della Commissione mista conciliativa
Per la validità delle riunioni della Commissione mista conciliativa deve essere presente almeno la maggioranza assoluta dei membri.
La Commissione mista conciliativa decide entro 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione della/del cittadina/o relativa all'osservazione, opposizione o reclamo.
La/Il Presidente trasmette la decisione, tramite l'Ufficio relazioni con il pubblico, alla/al richiedente e all'Organismo di volontariato o di tutela dei cittadini che la/lo ha eventualmente assistita/o nonché alla/al Direttrice/Direttore generale dell'Azienda sanitaria.
La/Il Direttrice/Direttore generale entro i successivi 30 giorni comunica, tramite l'Ufficio relazioni con il pubblico, alla Commissione e alla/al ricorrente nonché alla/al responsabile della struttura interessata le eventuali azioni/procedure per la soluzione del caso o del problema rilevato.
Qualora la/il Direttrice/Direttore generale, per qualunque motivo, ravvisi l'opportunità di non aderire alla decisione della Commissione mista conciliativa, deve in ogni caso comunicare entro 30 giorni, tramite l'Ufficio relazioni con il pubblico, alla/al Presidente della Commissione e alla/al ricorrente, i motivi della mancata adesione.
Ogni anno la/il Presidente predispone una relazione sull'attività svolta. Tale relazione, approvata dalla Commissione mista conciliativa, è inviata alla/al Direttrice/Direttore generale e all'Assessorato alla Sanità.
 
6) Rinvio
Salvo che non sia diversamente disposto dalle presenti direttive si applicano alla Commissione mista conciliativa le disposizioni di cui agli articoli 30 e seguenti della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
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