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In vigore al: 25/02/2013

Corte costituzionale - Sentenza N. 408 del 26.07.2002
Caducazione del rinvio governativo di delibere legislative provinciali per effetto dell'art. 10 della legge cost. n. 3/2001

Sentenza (10 luglio) 26 luglio 2002, n. 408; Pres. Ruperto – Red. Capotosti
 
Ritenuto in fatto: 1. La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 21 dicembre 1999 e depositato il successivo 4 gennaio 2000, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione al rinvio per nuovo esame, deliberato dal Consiglio dei ministri il 22 ottobre 1999 e comunicato in pari data dal Commissario del Governo, della delibera legislativa provinciale n. 5/99-ter (Modifica alla legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5 recante "Modifiche di legge nell'ambito della formazione sanitaria ed altre norme in materia socio-sanitaria"), riapprovata a maggioranza assoluta dal Consiglio provinciale di Bolzano il 6 ottobre 1999.
2. La Provincia premette che, nell'esercizio delle proprie competenze legislative ex artt. 8, 9 e 10 dello statuto, il Consiglio provinciale approvava, in data 26 marzo 1999, il testo del disegno di legge provinciale n. 5/99 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999-2000 e norme legislative collegate (legge finanziaria 1999)", il quale veniva rinviato per un nuovo esame al Consiglio provinciale dal Consiglio dei ministri con delibera del 30 aprile, limitatamente ad alcune disposizioni fra le quali l'art. 37 volto ad inserire, nella legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5 (contenente "Modifiche di legge nell'ambito della formazione sanitaria ed altre norme in materia socio-sanitaria"), l'art. 15-bis relativo a corsi di formazione manageriale, indetti dalla Giunta provinciale, per l'accesso al secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario. Successivamente, la predetta disposizione, censurata dal Governo in sede di rinvio, veniva riprodotta nell'art. 1 del disegno di legge n. 5/99 bis contenente "Modifiche di leggi provinciali in connessione con le disposizioni finanziarie di cui alla legge provinciale 3 maggio 1999, n. 1", che veniva approvato il 2 giugno 1999 dal Consiglio provinciale e poi rinviato al medesimo per nuovo esame dal Consiglio dei ministri nella seduta del 30 giugno 1999. A seguito di tale rinvio il Consiglio provinciale approvava, a maggioranza assoluta, il 6 ottobre 1999, il disegno di legge n. 5/99 ter, contenente un articolo unico che riproduceva il testo dell'art. 1 del disegno di legge n. 5/99 bis (oggetto del rinvio governativo), in una formulazione, però, diversa rispetto a quella precedente in quanto modificata in modo che risultasse più chiaramente l'intendimento della Provincia di rispettare la disciplina statale dei requisiti d'accesso al corso di formazione manageriale. Con nota del 22 ottobre 1999 il Commissario del Governo comunicava alla Provincia che il Governo, nella seduta del 22 ottobre 1999, aveva deliberato di rinviare al Consiglio provinciale per un nuovo esame la delibera legislativa provinciale n. 5/99 ter sulla base di censure ed argomentazioni identiche a quelle già formulate in occasione del rinvio del disegno di legge n. 5/99 bis (con particolare riferimento all'art. 1).
3. La Provincia sostiene che l'atto di rinvio sarebbe lesivo delle proprie attribuzioni legislative di cui agli artt. 8, 9 e 10 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione, come pure del potere di promulgazione delle leggi provinciali, spettante al Presidente della Giunta in base all'art. 55, ultimo comma, dello stesso statuto.
Infatti, a suo avviso, il disegno di legge provinciale n. 5/99 ter, riapprovato a maggioranza assoluta dal Consiglio provinciale di Bolzano il 6 ottobre 1999, è una legge "non nuova", costituendo il risultato di modifiche apportate, in sede di riesame, solo alle disposizioni che erano state oggetto del precedente rinvio, in conformità con un ormai consolidato indirizzo della Corte costituzionale. Il Governo, pertanto, non poteva nuovamente esercitare il potere di rinvio nei confronti della delibera legislativa riapprovata a maggioranza assoluta, potendo validamente impedire la promulgazione della legge da parte del Presidente della Giunta, di cui all'art. 55, ultimo comma, dello statuto, solo mediante ricorso dinanzi alla Corte costituzionale.
La Provincia, quindi, conclude chiedendo che la Corte dichiari che non spetta al Governo rinviare nuovamente la delibera legislativa provinciale n. 5/99 ter, riapprovata a maggioranza assoluta dal Consiglio provinciale di Bolzano il 6 ottobre 1999 e, conseguentemente, annulli la deliberazione di rinvio del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 1999 e la relativa comunicazione in pari data del Commissario del Governo.
4. Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato infondato.
La difesa erariale sostiene che la delibera legislativa provinciale n. 5/99 ter, oggetto del rinvio governativo, è "nuova", dovendosi la novità riferire al disegno di legge nella sua organica identità e non alla singola disposizione da esso veicolata. Infatti – a suo avviso – il procedimento legislativo culminato nell'approvazione della delibera legislativa provinciale n. 5/99 ter è iniziato nel luglio 1999; pertanto sono del tutto ininfluenti rispetto ad esso le vicende richiamate nel ricorso e relative ad altri disegni di legge, così come è ininfluente la circostanza dell'avvenuta approvazione della delibera provinciale a maggioranza assoluta. Il Presidente del Consiglio dei ministri conclude, quindi, chiedendo che sia respinto il ricorso della Provincia.
Considerato in diritto: 1. Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe ha ad oggetto il rinvio governativo della delibera legislativa n. 5/99-ter - approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio provinciale di Bolzano il 6 ottobre 1999- (Modifica alla legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5 recante <>), che riproduceva sostanzialmente la precedente delibera n. 5/99-bis, già oggetto di altro rinvio.
Secondo la ricorrente Provincia, il rinvio deliberato dal Governo sarebbe lesivo delle attribuzioni legislative provinciali, di cui agli articoli da 8 a 10 dello statuto speciale, nonché del potere di promulgazione spettante al Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 55, ultimo comma, dello statuto, poiché il Governo non avrebbe potuto esercitare il potere di rinvio di una legge provinciale, che, secondo la giurisprudenza costituzionale, sarebbe da considerare "non nuova".
2. Successivamente alla proposizione del predetto ricorso è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", il cui art. 8, sostituendo l'art. 127 della Costituzione, non prevede più il procedimento di rinvio governativo, nè il controllo preventivo di costituzionalità delle delibere legislative regionali. Inoltre l'art. 10 della citata legge costituzionale stabilisce che fino all'adeguamento dei rispettivi statuti le disposizioni di essa si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".
Alla luce di queste disposizioni, dunque, si debbono considerare non più applicabili, a decorrere dall'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, le norme dell'art. 55 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, che prevedono il rinvio governativo e l'impugnazione in via preventiva della delibera legislativa regionale (o provinciale), in quanto la soppressione del sistema di controllo preventivo delle leggi regionali (o provinciali) si traduce in un ampliamento delle garanzie di autonomia rispetto alla previsione statutaria (ordinanza n. 377 del 2002). Questa Corte ha infatti già da tempo prospettato la stretta correlazione tra le particolari forme e condizioni di autonomia di cui godono Regioni a statuto speciale e Province autonome e le modalità di impugnazione delle leggi regionali (sentenza n. 38 del 1957).
Ne consegue che la legge provinciale in esame può essere immediatamente promulgata dal Presidente della Provincia di Bolzano, non essendo più operante l'effetto impeditivo derivante dal meccanismo di controllo preventivo del Governo, il quale peraltro ha pur sempre la facoltà di promuovere la questione di legittimità costituzionale della stessa legge dinanzi a questa Corte, nei termini e nei modi previsti dal nuovo testo dell'art. 127 della Costituzione (ordinanza n. 65 del 2002).
Le citate norme della legge costituzionale n. 3 del 2001, sopravvenute in pendenza di conflitto tra enti, hanno quindi disposto in senso satisfattivo della pretesa vantata dalla Provincia ricorrente, cosicché va dichiarata la cessazione della materia del contendere (sentenze n. 12 del 2000, n. 140 del 1999, n. 335 del 1998).

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di
attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti
dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.
 
 
 
 
 
 
 
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