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In vigore al: 25/02/2013

Delibera N. 442 del 21.02.2000
Approvazione del regolamento interno del Comitato provinciale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna - legge provinciale n. 4 del 10 agosto 1989

Allegato

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PROVINCIALE PER LE PARI OPPORTUNITA'

 

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, disciplina le modalità di funzionamento del Comitato provinciale per la realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, istituito con la legge provinciale del 10.08.1989 n. 4 "Interventi per la realizzazione delle pari opportunità”, e successive modifiche. Il sopraccitato Comitato verrà di seguito denominato semplicemente Comitato.
 

Art. 2

FINALITÀ

1. Il Comitato elabora proposte nell'ambito delle direttive UE, delle norme costituzionali e della normativa statale, regionale e provinciale per l'eliminazione degli ostacoli esistenti per la realizzazione della parità della donna,  nel settore della politica, dell'economia, del lavoro e in tutti gli altri ambiti della società.
2. In particolare elabora proposte per l'adozione di provvedimenti legislativi ed amministrativi e pone in essere iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle donne in tutti i settori della società e a promuovere azioni positive.
 

Art. 3

ELEZIONE DELLA PRESIDENTE E DELLA SUA SOSTITUTA

1. Nella prima seduta del Comitato, vengono elette a scrutinio segreto la Presidente e la Vicepresidente, scelte tra le fila delle componenti.
2. La Presidente e la Vicepresidente appartengono a diversi gruppi linguistici.
 

Art. 4

COMPITI DELLA PRESIDENTE

1. La Presidente rappresenta il Comitato verso l'esterno e cura i rapporti con le associazioni, enti ed istituzioni.
2. Convoca le riunioni, fissa l'ordine del giorno prendendo in considerazione eventuali proposte delle componenti,  presiede le sedute e coordina le attività del Comitato e segue inoltre lo sviluppo delle attività programmate nel Comitato.
3. Informa il Comitato qualora le componenti, anche quelle sostitute, si assentino ingiustificatamente per tre volte consecutive dalle sedute.
4. In sua assenza la sostituta prende parte alle sedute in qualità di semplice componente.
 

Art. 5

COMPITI DELLA VICEPRESIDENTE

1. In assenza o in caso di impedimento della Presidente, le sue competenze vengono assunte dalla Vicepresidente. Al fine di poter compiutamente svolgere tali compiti, la Vicepresidente deve essere continuativamente informata dalla Presidente sulle attività.
 

Art. 6

DELEGA

1. La Presidente e la Vicepresidente sono autorizzate ad adottare insieme decisioni in caso di eventi inderogabili e di massima urgenza. Tali decisioni devono venir comunicate al Comitato in occasione della seduta seguente.
 

Art. 7

SEGRETERIA DEL COMITATO

Il Servizio Donna funge da segreteria del Comitato e lo sostiene nello svolgimento delle sue attività.
 

Art. 8

CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

1. Il Comitato è convocato dalla Presidente e si riunisce in via ordinaria, straordinaria o d'urgenza.
2. Le adunanze in via ordinaria hanno luogo, di regola, una volta al mese. Alle componenti effettive e quelle sostitute viene trasmesso dieci giorni prima della riunione l'invito scritto, nel quale si comunica ora, luogo e ordine del giorno.
È cura della componente effettiva avvertire la propria sostituta in caso di assenza o impedimento. Qualora anche la sostituta sia assente, ella deve comunicarlo alla segreteria entro un termine congruo. Le assenze giustificate ed ingiustificate vengono registrate nella lista delle presenze.
3. La seduta in via straordinaria può essere convocata per l'esame di questioni che richiedono una trattazione particolare. La convocazione in via straordinaria avviene a discrezione della della Presidente o su richiesta di 1/3 delle componenti effettive.
In ogni caso la seduta deve aver luogo entro dieci giorni dalla convocazione.
Nella relativa richiesta devono essere indicati i punti da porre all'ordine del giorno.
4. La convocazione per la seduta d'urgen-za può essere disposta per argomenti la cui trattazione non può essere differita all'adunanza ordinaria o straordinaria. La convocazione può avvenire mediante comunicazione orale, telefonica o utilizzando ogni altro mezzo idoneo senza obbligo del rispetto di limiti temporali.
 

Art. 9

ORDINE DEL GIORNO

1. La segreteria del Comitato predispone l'ordine del giorno secondo le direttive impartite dalla Presidente.
2. I documenti di lavoro, gli appunti, le note ed i promemoria necessari per la conoscenza e la valutazione di ciascuna questione devono essere spediti dalla segreteria di regola al più tardi cinque giorni prima di quello fissato per la seduta ed essere inviati alle componenti del Comitato.

3. In caso di convocazione d'urgenza l'ordine del giorno viene distribuito in apertura di seduta.

 

Art. 10

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

1. La Presidente dirige l'attività del Comitato ed assicura la regolarità delle sedute e deliberazioni, con la facoltà di sospendere o sciogliere la seduta.
2. La Presidente accerta all'inizio di ogni seduta l'esistenza del numero legale delle componenti.
3. I punti all'ordine del giorno vengono trattati secondo l'ordine stabilito. È facoltà della Presidente di dare precedenza a punti particolarmente urgenti da trattare.
4. Ciascuna componente del Comitato può chiedere il rinvio della trattazione di una questione posta all'ordine del giorno se la richiesta è debitamente motivato e accettata dal Comitato.
5. Le proposte e i punti all'ordine del giorno la cui discussione è stata rinviata sono iscritti d'ufficio all'ordine del giorno della seduta successiva.
 

Art. 11

VOTAZIONI

1. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza delle componenti.
2. Le deliberazioni del Comitato vengono adottate con la maggioranza semplice delle componenti presenti alla votazione.
3. La maggioranza qualificata di 2/3 delle componenti presenti è richiesta per le seguenti deliberazioni:
a) approvazione del regolamento del Comitato, eventuali modifiche ed integrazioni;
b) proposta del programma annuale di attività del Comitato;
c) proposte per la nomina della consigliera di parità;
4. Le votazioni del Comitato si eseguono per alzata di mano, salvo votazioni riguardanti persone o nel caso che almeno 1/3 delle presenti chieda la votazione segreta.
5. Per quanto concerne le incompatibilità valgono le disposizioni di cui all'art. 30 della legge provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17 (Ordinamento degli organi collegiali provinciali, riportata in appendice).
 

Art. 12

VERBALIZZAZIONE

1. I verbali delle deliberazioni e delle sedute sono redatti a cura della verbalizzante. Nei verbali sono indicati ora e luogo della seduta, il nome della Presidente e delle componenti presenti ed assenti, le tematiche principali della discussione, i voti espressi, le astensioni e le dichiarazioni rese dalle componenti nel corso della riunione.
2. I verbali delle sedute vengono sottoscritti dalla Presidente e dalla verbalizzante e non necessitano di ulteriore approvazione
3. Prese di posizione o integrazioni vengono recepite nel protocollo seguente, fermo restando che vengano comunicate per iscritto alla segreteria.
4. I verbali vengono consegnati alle componenti effettive e supplenti ed inseriti nella relativa raccolta.
5. Le sedute del Comitato non sono aperte al pubblico. Possono assistere le collaboratrici dell'ufficio competente. Per la trattazione di tematiche specifiche la Presidente può invitare persone esterne.
6. Nell'ambito della propria attività di pubbliche relazioni il Comitato può organizzare sedute pubbliche per presentare le proprie attività.
 

Art. 13

GRUPPI DI LAVORO

1. Per assicurare una efficiente  realizzazione delle attività del Comitato vengono costituiti cinque gruppi di lavoro permanenti ed autonomi sulle seguenti tematiche:
a) donna e diritto
b) donna e formazione/cultura
c) donna e sociale
d) donna e lavoro/economia
e) donna e pubbliche relazioni
Il Comitato potrà adeguare queste tematiche a eventuali nuove esigenze.
2. In seno a ciascun gruppo di lavoro viene nominata una coordinatrice, la quale cura la redazione di una breve relazione e della lista delle presenze. La coordinatrice deve essere componente effettivo del Comitato.
3. Ai gruppi di lavoro possono collaborare anche le componenti supplenti del Comitato quali elementi autonomi.
4. A tutte le componenti dei gruppi di lavoro spetta l'indennità ai sensi della normativa provinciale in vigore.
5. Alla fine di ogni anno i gruppi di lavoro presentano al Comitato ed all'ufficio competente una relazione specifica delle attività svolte.
 

Art. 14

CONSULENZE

1. Il Comitato può servirsi di collaborazioni esterne, sotto forma di consulenze, le quali devono però essere previste nel programma di attività annuale.
2. Per la scelta delle collaboratrici esterne il Comitato può proporre nominativi di esperte all'ufficio competente seguendo il criterio del pluralismo culturale provinciale.
 

Art. 15

PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI

1. La Presidente o la Vicepresidente può proporre all'ufficio competente, rispet-tando il criterio della rotazione, che uno o due componenti del Comitato pro vinciale prendano parte a incontri nazionali ed internazionali, a corsi di aggiornamento, convegni etc. inerenti alle pari opportunità. Le eventuali partecipanti presentano al Comitato una breve relazione.
2. In caso di manifestazioni ed iniziative di particolare rilevanza ai sensi dell'art. 2 del regolamento interno, il Comitato può di concerto con l'ufficio proporre una volta l'anno la motivata partecipazione del Comitato stesso alla/al assessora/e competente.
3. Si applicano le disposizioni vigenti per il rimborso spese per missioni previste per il personale provinciale.
 

Art. 16

PROGRAMMA DI ATTIVITÁ

1. Il comitato predispone annualmente un programma di attività sulla base di dotazione del capitolo per le pari opportunitá nell'esercizio di riferimento ed una relazione sulle attività svolte nell'esercizio precedente.
 

Art. 17

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni generali relative all'ordinamento degli organi collegiali provinciali di cui agli artt. 30, 31, 32, 33 e 34 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche.
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