(1) La valutazione d’incidenza è richiesta per tutti i piani o progetti che possano avere un’incidenza significativa sul sito Natura 2000, ed è effettuata nell’ambito dei procedimenti di approvazione già previsti dalla normativa provinciale per i relativi piani e progetti.
(2) Gli organi individuali o collegiali preposti all’esame e all’approvazione dei piani e dei progetti ai sensi della normativa provinciale acquisiscono a tal fine il parere dell’esperto o incaricato della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio in merito all’incidenza del piano o progetto sul sito e alla sua conservazione.
(3) Il o la proponente del piano o del progetto presenta la documentazione di cui all’allegato F ai fini della formulazione del parere di cui al comma 2.
(4) Fatto salvo quanto previsto al comma 5, un piano o progetto può essere approvato nonostante il parere negativo dell’esperto o incaricato della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio, quando non esistono soluzioni alternative e quando deve essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica.
(5) Qualora nel sito si trovi un tipo di habitat prioritario naturale o una specie prioritaria, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione europea, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
(6) I provvedimenti di approvazione, per i casi di cui ai commi 4 e 5, dispongono, eventualmente anche a carico del o della proponente, le misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea Natura 2000. 9)
Gli articoli 4, art. 8, comma 4, art. 11, commi 1 e 2, art. 22 comma, 6 e art. 33, comma 3, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza 18 aprile 2011, n. 151. L'art. 22, comma 6, è stato poi così sostituito dall'art. 7, comma 5, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.