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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

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1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 51 (Parificazione)

(1) Le qualifiche relative a persone fisiche, che nella presente legge compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di sesso femminile e maschile.

(2) Per l’utilizzo delle qualifiche in riferimento a persone concrete, andrà sempre usato il genere grammaticale corrispondente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.