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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

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1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 50 (Disposizione finanziaria)

(1) Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2009 ai sensi della presente legge si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulle UPB 13100.40, 13210.15 e 13210.20 del bilancio provinciale 2009, autorizzate ai sensi delle disposizioni abrogate dall’articolo 49, comma 1, lettere c) ed i).

(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.