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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

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1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 43 (Opere di miglioramento fondiario)  delibera sentenza

(1) Sono opere di miglioramento fondiario quelle eseguite per l’interesse particolare degli immobili inclusi nel comprensorio consortile. Vi rientrano:

  1. le opere di sistemazione idraulico-agraria;
  2. le opere di ricerca, provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo o potabile, la costruzione ed il riattamento di strade poderali e interpoderali e di teleferiche che possono sostituirle;
  3. le costruzioni e i riattamenti di fabbricati o di borgate rurali;
  4. i dissodamenti;
  5. le opere di miglioramento fondiario dei pascoli montani, le piantagioni;
  6. gli impianti consortili di produzione, trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica per usi agricoli;
  7. gli apparecchi meccanici per il dissodamento dei terreni;
  8. qualsiasi altro miglioramento fondiario in genere eseguibile a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente dal piano generale di bonifica.

(2) La Giunta provinciale può concedere ai consorzi di miglioramento fondiario contributi per l’esecuzione, il ripristino e la manutenzione straordinaria delle opere di miglioramento fondiario nonché per l’acquisto degli immobili e del macchinario a tali fini necessari.

massimeDelibera Nr. 1389 del 06.09.2010 - Criteri e modalità per la concessione di aiuti nel settore dell'irrigazione e a favore dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario. Revoca della propria deliberazione n. 2483 del 12 ottobre 2009