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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

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1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 41 (Obblighi)

(1) Nel rispetto della normativa ambientale e paesaggistica i possessori o affittuari dei terreni compresi nel perimetro consortile devono:

  1. tener sempre bene spurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;
  2. effettuare tutti gli interventi necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi;
  3. effettuare la manutenzione ordinaria dei fossi, secondo quanto prescritto dal regolamento consortile;
  4. mantenere spurgati gli intubamenti sotterranei e le paratoie;
  5. lasciare libera lungo i canali di scolo consorziali, non muniti d’argini, una zona della larghezza di tre metri in ogni lato, per consentire i lavori di manutenzione necessari;
  6. rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che per qualsiasi causa cadano nei corsi d’acqua o sul piano viabile di dette strade;
  7. tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d’acqua e alle strade di bonifica, che, sporgendo sui detti corsi d’acqua e sulle strade medesime, producono difficoltà al servizio o ingombro al transito;
  8. mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d’arte d’uso particolare e privato di uno o più possessori o affittuari;
  9. lasciare agli incaricati della bonifica libero passaggio sulle sponde dei fossi e dei canali di scolo privati o consorziali;
  10. osservare il regolamento di esercizio delle opere di bonifica di cui all’articolo 12, comma 5, lettera k).