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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

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1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 38 (Interventi vietati)

(1) Salvo quanto previsto al comma 2, sono vietati i seguenti interventi lungo corsi d’acqua, strade, argini, opere di captazione, accumulo e trasporto di acqua a scopo irriguo e potabile e lungo altre opere di bonifica:

  1. le piantagioni di alberi a una distanza inferiore a tre metri dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini e ad una distanza inferiore ad un metro dalle pareti esterne dei canali sotterranei e dalle banchine stradali;
  2. qualsiasi tipo di costruzione e lo smovimento del terreno a una distanza inferiore a dieci metri dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini e ad una distanza inferiore a due metri dalle pareti esterne dei canali sotterranei e dalle banchine stradali, salvo quanto previsto all’articolo 39, comma 1, lettera l);
  3. l’apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali, a una distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde, scarpate e pareti sopra dette. Tale distanza non può essere mai inferiore a quattro metri, anche quando l’escavazione del terreno sia meno profonda, salvo quanto previsto all’articolo 39, comma 1, lettera l);
  4. qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d’acqua o impaludamenti dei terreni nonché alterare il regime idraulico della bonifica stessa;
  5. qualunque intervento che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all’uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, o, anche indirettamente, possa degradare o danneggiare i corsi d’acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonifica;
  6. qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica che possa comunque dar luogo a qualsiasi inquinamento dell’acqua e dell’aria;
  7. qualunque deposito di terra o di altri materiali ad una distanza inferiore ai quattro metri dai suddetti corsi d’acqua;
  8. qualunque ingombro o deposito di materiale di cui sopra sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;
  9. l’abbruciamento di stoppie, residui di potatura o di altri materiali, ad una distanza tale da poter arrecare danno alle opere, alle piantagioni e alle altre dipendenze delle opere stesse;
  10. qualsiasi manomissione alle opere di bonifica ed alle attrezzature dei consorzi;
  11. lo sradicamento e l’abbruciamento di ceppi degli alberi, delle palificate e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d’acqua.

(2) Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture pubbliche o ad opere di rinaturalizzazione, previo parere positivo del comitato tecnico-amministrativo di cui all’articolo 28.