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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

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1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 36 (Piano di rettificazione)

(1) Allo scopo di evitare smembramenti di fondi, in conseguenza dell’esecuzione di opere di bonifica o di altre opere pubbliche e di provvedere ad una migliore sistemazione delle unità fondiarie, il consorzio può stabilire un piano di rettificazione di confini o di arrotondamento di fondi, previo consenso dei proprietari dei relativi fondi.

(2) Per la predisposizione, approvazione e attuazione del piano di rettificazione valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite negli articoli del presente capo, ad esclusione di quelle concernenti la stima dei terreni ed i conguagli in denaro.