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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

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1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 32 (Disposizioni generali)

(1) Al fine della razionalizzazione e del miglioramento delle strutture aziendali e agrarie e delle infrastrutture nonché per l’arrotondamento della proprietà agricola la Giunta provinciale, in presenza dell’assenso della maggioranza dei proprietari interessati, può procedere, secondo un apposito piano di ricomposizione fondiaria, alla riunione dei relativi appezzamenti, per dare ad ogni proprietario, in cambio dei suoi terreni, un appezzamento unico o, se convenga, più di uno, meglio rispondenti ai fini della bonifica. La relativa deliberazione deve essere pubblicata all’albo del comune interessato per almeno dieci giorni consecutivi e in due quotidiani locali. L’attuazione di una ricomposizione fondiaria ordinata dalla Giunta provinciale deve essere annotata nel libro fondiario, su richiesta del rispettivo consorzio.

(2) Gli eventuali aumenti e diminuzioni nel totale della superficie produttiva derivanti dalla nuova sistemazione vanno a vantaggio o a carico dei proprietari in proporzione al valore iniziale dei loro terreni.

(3) Il conguaglio in denaro per la differenza di valore, in più o in meno, dei terreni scambiati viene, se possibile, evitato e in ogni caso non può superare il 30 per cento del valore complessivo dei terreni di ciascun proprietario.

(4) Le particelle edificiali possono essere incluse nel piano esclusivamente previo assenso del relativo proprietario.

(5) L’assenso di cui al comma 1 si considera acquisito, se l’esecuzione della ricomposizione fondiaria è approvata dal 90 per cento degli intervenuti all’assemblea dei proprietari interessati, convocata dal Presidente della Provincia, e questi rappresentino almeno il 50 per cento di tutti i proprietari interessati dal piano di ricomposizione fondiaria.