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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

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1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 31 (Ripristino e manutenzione straordinaria delle opere di bonifica)

(1) Al ripristino e alla manutenzione straordinaria delle opere di bonifica si procede secondo le modalità previste per il loro finanziamento e la loro esecuzione.

(2) Qualora la necessità della manutenzione straordinaria o del ripristino sia dovuta ad incuria o mancata ordinaria manutenzione, il consorzio di bonifica competente è tenuto a provvedere assumendone tutte le spese senza alcun onere per l’amministrazione provinciale.

(3) Al fine di garantire la sicurezza nell’utilizzo delle strade di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), i consorzi di bonifica possono limitare il traffico su di esse, disponendo, ove necessario, anche la loro chiusura alla circolazione.

(4) Le strade site nel comprensorio consortile, delle quali non è reperibile il proprietario o il suo legale rappresentante, su disposizione della Giunta provinciale passano in proprietà del consorzio competente per territorio. Qualora dette strade abbiano le caratteristiche indicate dall’articolo 4 della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24, il passaggio di proprietà è subordinato all’assenso del comune nel quale esse sono site.

(5) La Provincia può contribuire alla manutenzione ordinaria e all’esercizio delle opere di bonifica di interesse provinciale nonché all’acquisto del macchinario a tal fine necessario.