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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

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1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 30 (Contributi consortili)  delibera sentenza

(1) I proprietari degli immobili pubblici e privati, agricoli e extragricoli, ricadenti nei comprensori di bonifica di cui all’articolo 4, che traggono beneficio dalle opere gestite dai consorzi di bonifica, sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica secondo le disposizioni della presente legge e nei limiti dei costi sostenuti per l’attività istituzionale. In questi rientrano le spese per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la sorveglianza delle opere nonché per il funzionamento del consorzio.

(2) I contributi consortili sono riscossi mediante versamento volontario presso la tesoreria oppure a mezzo dei concessionari del servizio per la riscossione dei tributi oppure, previa convenzione, da altri soggetti che riscuotono già tributi o tariffe per servizi pubblici dagli utenti consortili.

(3) I contributi di bonifica e irrigazione costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti ed hanno natura tributaria.

(4) Allo scopo di conseguire l’equo riparto delle spese per la realizzazione, gestione, vigilanza e manutenzione delle opere di bonifica, chiunque utilizzi in qualsiasi modo le medesime è assoggettato al pagamento dei contributi secondo le modalità e le prescrizioni fissate dal consorzio.

(5) Ai fini del riparto delle spese consortili, gli immobili presenti nel territorio consortile vengono classificati dal consiglio dei delegati di ciascun consorzio di bonifica sulla base del beneficio ottenuto dall’azione di bonifica. Qualora il consiglio dei delegati non provveda alla classificazione entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, vi provvede un apposito commissario a tal fine nominato dalla Giunta provinciale. Le relative spese sono a carico del consorzio di bonifica inadempiente.

(6) Il beneficio è riferito alle azioni di realizzazione, manutenzione, esercizio e sorveglianza e consiste nella conservazione o nell’incremento del valore degli immobili. Esso è distinto in:

  1. beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell’efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere;
  2. beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio, dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell’efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque, comunque generati, conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale;
  3. beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue;
  4. beneficio di presidio del territorio rurale, individuato dal vantaggio tratto dagli immobili, dal complesso di interventi volti alla conservazione ed allo sviluppo del territorio rurale.

(7) Il piano di classifica approvato dal consiglio dei delegati ai sensi del comma 5 viene pubblicato all’albo pretorio dei comuni interessati per dieci giorni consecutivi. Contro detto piano è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione. Il piano di classifica viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. Eventuali successive modifiche al piano di classifica sono soggette alle stesse procedure previste dal presente articolo.

(8) L’ammontare del contributo consortile è determinato con deliberazione annuale di riparto della contribuenza, in proporzione ai benefici e secondo gli indici e i parametri di contribuenza.

(9) Chiunque, ancorché non consorziato, utilizzi a qualsiasi titolo opere di bonifica come recapito di scarichi, anche se depurati e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, è tenuto a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

(10) I consorzi di bonifica provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili. Per ciascuno degli scarichi i consorzi di bonifica devono rivedere gli atti di concessione individuando il relativo canone, da determinare in proporzione al beneficio ottenuto secondo i criteri stabiliti dal piano di classifica.

(11) I gestori di servizi di depurazione e di fognatura che, per l’esercizio di funzioni di loro competenza, utilizzano servizi e opere di bonifica, sono chiamati a contribuire alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle stesse in misura proporzionale al beneficio ottenuto. Tale beneficio, secondo i criteri stabiliti dal piano di classifica, è individuato sulla base dell’intera area, anche se non inclusa nel comprensorio consortile, che beneficia del servizio di fognatura e depurazione. Il contributo di bonifica, limitatamente alla quota riferita allo scolo delle acque reflue e meteoriche, è assolto dal gestore del servizio di depurazione.

(12) Alla riscossione dei contributi si provvede secondo le norme che regolano l’esazione delle imposte dirette.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 188 del 27.04.2006 - Contributi consortili spettanti ai consorzi di bonifica - controversie - giurisdizione commissioni tributarie