(1) La Giunta provinciale può concedere contributi ai consorzi di bonifica per l’esecuzione, il ripristino e la manutenzione straordinaria delle opere di miglioramento fondiario, per l’acquisto di immobili nonché del macchinario a tali fini necessari.
(2) La Giunta provinciale può concedere contributi ai consorzi di bonifica di secondo grado per l’attività d’assistenza e consulenza amministrativa, contabile e tecnica a favore dei consorzi associati.