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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

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1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 23 (Prestazione di fideiussioni)

(1) Per il superamento di un eventuale stato di crisi in atto o per far fronte a passività di bilancio, la Giunta provinciale può prestare fideiussioni ai consorzi di bonifica per contrarre mutui eventualmente agevolati.

(2) La prestazione della fideiussione è subordinata all’approvazione dei rendiconti da parte dell’amministrazione consortile.

(3) L’accertamento dei requisiti di cui al comma 1 viene eseguito dalla Ripartizione provinciale Agricoltura.

(4) Per i mutui di cui al comma 1, la Provincia può concorrere altresì, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, al pagamento degli interessi praticati dagli istituti di credito.