In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 22 (Amministrazione commissariale)

(1) Se nella gestione dei consorzi di bonifica sono riscontrate gravi irregolarità o non risulta assicurato il loro buon funzionamento, la Giunta provinciale dispone lo scioglimento dei loro organi di amministrazione e nomina un commissario incaricato dell’amministrazione dell’ente. Il commissario convoca, entro i termini fissati dalla deliberazione di nomina, l’assemblea per l’elezione del nuovo consiglio dei delegati.

(2) Il commissario rimane in carica fino all’insediamento dei nuovi organi consortili. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si procede alla eventuale proroga del mandato commissariale o alla nomina di un nuovo commissario.

(3) Fino all’insediamento dei nuovi organi consortili, il commissario amministra il consorzio in modo diligente e professionale secondo le regole della correttezza e adotta le misure a tal fine necessarie, anche eccedenti l’ordinaria amministrazione. Gli oneri derivanti da quest’attività, compreso il corrispettivo dovuto allo stesso commissario, sono comunque a carico del consorzio di bonifica.