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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

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1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 21 (Vigilanza)

(1) L’ufficio competente in materia di bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura vigila sui consorzi e interviene anche in via surrogatoria per garantire il buon funzionamento degli enti e la regolare attuazione dei loro fini istituzionali. Possono ricevere finanziamenti dalla Provincia solo quei consorzi per i quali non sono state accertate gravi violazioni delle norme statutarie dal comitato di cui all’articolo 28 e i cui organi sono rinnovati secondo i termini fissati nella presente legge; questa limitazione cessa rispettivamente con la regolarizzazione e con il regolare rinnovo degli organi ovvero la nomina di un commissario.

(2) Il direttore dell’ufficio di cui al comma 1 può disporre in ogni tempo ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei consorzi di bonifica, avendo accesso a tutta la documentazione.

(3) Sono soggette al controllo di legittimità e di merito da parte del direttore dell’ufficio di cui al comma 1 le deliberazioni dei consorzi di bonifica concernenti il piano di classifica di cui all’articolo 30, il cambiamento della proprietà immobiliare del consorzio e tutti gli interventi straordinari sulle opere di bonifica di proprietà della Provincia nonché sulle opere di bonifica di competenza provinciale.

(4) Sono soggette al controllo di legittimità da parte del direttore dell’ufficio di cui al comma 1 le deliberazioni concernenti il bilancio preventivo annuale e il bilancio d’esercizio.

(5) Le deliberazioni di cui ai commi 3 e 4 divengono esecutive, se il direttore dell’ufficio di cui al comma 1 non ne dispone l’annullamento nel termine di 30 giorni dal loro ricevimento ovvero se, nello stesso termine, non inviti, con richiesta motivata, il consorzio a riesaminarle.

(6) Parimenti le deliberazioni divengono esecutive se, entro i termini suddetti, il direttore dell’ufficio di cui al comma 1 dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità né di avere motivi per richiedere il loro riesame.

(7) Le deliberazioni di riforma dell’atto, in conformità dei rilievi, sono soggette al solo controllo di legittimità da parte del direttore dell’ufficio di cui al comma 1.

(8) Il termine di cui al comma 5 è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi. Dalla data di ricevimento delle controdeduzioni decorre un nuovo termine di 20 giorni.