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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

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1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 20 (Contabilità e bilancio)

(1) La gestione economico-finanziaria e patrimoniale dei consorzi di bonifica si informa ai principi di efficienza, efficacia, economicità e pareggio di bilancio.

(2) Sulla base dei principi di cui al comma 1 ciascun consorzio adotta un apposito regolamento di contabilità che disciplina l’ordinamento finanziario e contabile del consorzio stesso. Detto regolamento prevede in particolare:

  1. le modalità di redazione dei modelli contabili;
  2. il piano dei conti;
  3. le forme di controllo di gestione;
  4. le modalità di affidamento ed espletamento del servizio di tesoreria;
  5. il servizio di economato e di cassa;
  6. le modalità di copertura delle perdite di esercizio;
  7. le particolari modalità di controllo amministrativo e contabile.

(3) L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. I consorzi di bonifica predispongono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo annuale elaborato per centri di costo. Il bilancio di esercizio è approvato entro il 30 aprile di ogni anno.