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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

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Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 17 (Incompatibilità)

(1) Non possono essere eletti alle cariche negli organi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b), c) e d), e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che hanno:

  1. rapporti di lavoro subordinato o incarichi professionali con il consorzio;
  2. lite pendente con il consorzio;
  3. contratti di fornitura o di appalto in corso con il consorzio;
  4. funzioni di vigilanza sul consorzio.

(2) Non possono, inoltre, essere eletti alle cariche negli organi di cui all’articolo 10, comma 1, e, se eletti, decadono dalla carica:

  1. coloro che hanno riportato condanne che non consentono l’iscrizione nelle liste elettorali, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentono l’iscrizione nelle liste elettorali, fino a un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
  2. coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici per la durata dell’interdizione;
  3. i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
  4. i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
  5. coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
  6. coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il consorzio, si trovano legalmente in mora.

(3) Non possono assumere contemporaneamente le cariche negli organi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b), c) e d):

  1. i comproprietari iscritti in catasto pro indiviso;
  2. gli ascendenti e i discendenti;
  3. il suocero ed il genero;
  4. i fratelli;
  5. i coniugi.

(4) Nello statuto possono essere previsti anche altri motivi di incompatibilità.