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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

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1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 16 (Ufficiale rogante)

(1) Le funzioni di ufficiale rogante riguardo agli atti, ai contratti e alle gare, comprese quelle occorrenti per l’esecuzione delle opere pubbliche, di competenza dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, possono essere conferite dal consiglio di amministrazione a funzionari muniti del diploma di laurea in giurisprudenza, in servizio presso i consorzi medesimi o altri enti pubblici territoriali, o ai segretari comunali, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti.

(2) Il funzionario incaricato delle funzioni di ufficiale rogante è tenuto all’osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili, e, in particolare, ad autenticare le copie degli atti originali da lui ricevuti a ogni effetto di legge nonché a rilasciare copie alle parti che ne facciano richiesta; custodisce, inoltre, i contratti in fascicoli per ordine cronologico e tiene il repertorio.