In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 15 (Revisore dei conti)

(1) Il revisore dei conti è scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

(2) La cancellazione o la sospensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti è causa di decadenza dalla carica.

(3) Il revisore dei conti:

  1. vigila sulla gestione del consorzio;
  2. assiste alle adunanze del consiglio dei delegati e del consiglio d’amministrazione, se sono trattate questioni di tipo contabile;
  3. presenta al consiglio dei delegati una relazione sul bilancio preventivo annuale e sul bilancio d’esercizio;
  4. esamina e vista annualmente il conto di cassa.

(4) Il revisore dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, dandone successivamente immediata comunicazione scritta al consiglio dei delegati.

(5) Non possono essere nominati revisori dei conti:

  1. il presidente, il vicepresidente, i membri del consiglio dei delegati nonché i loro parenti e affini entro il secondo grado;
  2. le persone che hanno con il consorzio un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

(6) In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il consiglio dei delegati provvede alla sostituzione del revisore dei conti entro tre mesi.

(7) Se il revisore dei conti accerta gravi irregolarità, chiede al presidente l’immediata convocazione del consiglio dei delegati.