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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

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1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 13 (Consiglio d’amministrazione)

(1) Il consiglio d’amministrazione:

  1. redige il bilancio preventivo annuale e il bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione del consiglio dei delegati;
  2. propone al consiglio dei delegati le modifiche allo statuto;
  3. delibera i programmi di attività del consorzio;
  4. delibera in merito all’esecuzione delle opere approvate ai sensi dell’articolo 12, comma 5, lettera h), ed al funzionamento di quelle esistenti;
  5. predispone i piani di classifica concernenti l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere nonché il funzionamento del consorzio;
  6. predispone i ruoli di contribuenza stabiliti sulla base dei piani di classifica e del bilancio preventivo annuale;
  7. delibera di agire o resistere in giudizio nonché le transazioni, giudiziali ed extra giudiziali, anche mediante compromessi arbitrali;
  8. delibera sulla concessione di servizi di esattoria e di cassa;
  9. provvede all’organizzazione e al funzionamento dei servizi nonché alla gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;
  10. approva i regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi e per i rapporti con il personale dipendente;
  11. delibera l’acquisto e la vendita di beni immobili e mobili, le anticresi, le permute, gli affitti, l’enfiteusi, la costituzione di usufrutto, di ipoteca o servitù e le cessioni di credito;
  12. stabilisce le condizioni per i singoli appalti, i cottimi, i lavori in economia, le forniture e i contratti di locazione di terreni;
  13. provvede all’aggiornamento del catasto consortile;
  14. provvede alla regolare conservazione e manutenzione di tutte le opere consortili;
  15. stabilisce le sanzioni da applicarsi ai consorziati in caso di inosservanza dello statuto e dei regolamenti interni;
  16. si pronuncia sui ricorsi di ogni genere presentati dai consorziati;
  17. autorizza tutte le spese ed esegue tutto ciò che riguarda la gestione amministrativa ed economica del consorzio, in conformità alle norme vigenti, allo statuto e alle deliberazioni del consiglio dei delegati.

(2) In caso di necessità e d’urgenza il consiglio d’amministrazione può deliberare anche sulle materie di competenza del consiglio dei delegati, eccezione fatta per quelle previste dall’articolo 12, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g) e m). I provvedimenti così emanati perdono qualsiasi efficacia se non vengono ratificati dal consiglio dei delegati nella sua prima riunione successiva.

(3) Avverso le deliberazioni del consiglio d’amministrazione è ammesso ricorso al consiglio dei delegati da parte di tutti i soggetti ad obbligo di contribuenza entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all’albo consortile.

(4) Il numero dei membri del consiglio d’amministrazione aventi diritto a compensi non può superare quello di due. Non sono considerati compensi i gettoni di presenza nei limiti previsti dalle vigenti norme provinciali.