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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

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1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 9 (Statuto consortile)  delibera sentenza

(1) La composizione e le funzioni degli organi consortili nonché le modalità di organizzazione e gestione del consorzio sono regolate in un apposito statuto consortile, di seguito denominato statuto, approvato dal consiglio dei delegati, attenendosi alle linee guida fissate dalla Giunta provinciale.

(2) Lo statuto è soggetto all’approvazione da parte della Giunta provinciale che può modificarlo, al fine di garantire l’efficienza dell’organizzazione dei singoli consorzi. Dopo la sua approvazione lo statuto è pubblicato per 15 giorni all’albo consortile; della pubblicazione è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e agli albi dei comuni del comprensorio consortile.

(3) Per motivate ragioni finalizzate all’adeguamento a mutate situazioni normative od operative, la Giunta provinciale può modificare lo statuto, sentiti i consorzi interessati.

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