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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

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1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 8 (Registro provinciale dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario)

(1) Presso l’ufficio competente in materia di bonifica della Ripartizione provinciale Agricoltura è istituito il registro provinciale dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

(2) I consorzi comunicano all’ufficio di cui al comma 1 tutte le variazioni relative alla composizione degli organi consortili, entro 30 giorni dall’emanazione del relativo provvedimento.

(3) La violazione dell’obbligo di cui al comma 2 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di 200,00 euro.