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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

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1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 7 (Funzioni dei consorzi di bonifica)

(1) Per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1 i consorzi di bonifica esercitano, nell’ambito del comprensorio di competenza, le seguenti funzioni:

  1. progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di bonifica di cui all’articolo 2, comma 3, anche avute in concessione dalla Provincia e dai comuni;
  2. progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata di cui all’articolo 2, comma 4;
  3. progettazione, realizzazione e gestione delle opere di miglioramento fondiario di cui all’articolo 43;
  4. progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia in canali e condotte consortili nonchè approvvigionamento idrico di imprese produttive e attività civili per usi che comportano la restituzione delle acque e sono compatibili con le successive utilizzazioni;
  5. promozione e realizzazione, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, azioni per il risanamento delle acque, sostenibile sotto il profilo economico, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, azioni di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e di fitodepurazione nonché concorso a tali azioni;
  6. realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle calamità naturali mediante interventi finalizzati al ripristino delle opere di bonifica e irrigazione, alla manutenzione idraulica, alla forestazione e al ripristino ambientale;
  7. attuazione e promozione, anche tramite associazioni di consorzi riconosciute dalla Provincia, di attività di studio, ricerca e sperimentazione di interesse per la bonifica, l’irrigazione e la tutela del territorio rurale nonché di attività di informazione e formazione e di attività di diffusione delle conoscenze circa la bonifica, l’irrigazione e le risorse acqua e suolo;
  8. attuazione degli interventi di competenza, anche in economia, secondo le norme vigenti in materia.

(2) I consorzi di bonifica possono progettare, realizzare e gestire strade, acquedotti ed elettrodotti rurali nonché opere di protezione civile. Possono altresì esercitare ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa del suolo, alla conservazione dinamica e alla valorizzazione del sistema e dello spazio rurale ed alla tutela e gestione delle risorse idriche loro attribuito dalla normativa vigente nonchè dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Provincia, delle comunità comprensoriali e dei comuni, nell’ambito delle rispettive competenze.

(3) Nel comprensorio di competenza i consorzi di bonifica svolgono funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione dei piani generali di bonifica da parte di tutti gli utenti. In caso di mancata esecuzione degli interventi necessari all’attuazione del piano da parte degli interessati, i consorzi di bonifica possono essere autorizzati dal direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura ad eseguire interventi diretti all’adeguamento delle opere ed al funzionamento dei sistemi irrigui, con spese a carico degli inadempienti.

(4) I consorzi provvedono altresì:

  1. alla vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione;
  2. all’accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia amministrativa di cui al capo V attraverso gli agenti accertatori dei consorzi di bonifica;
  3. al rilascio delle concessioni di cui all’articolo 40.

(5) I consorzi di bonifica possono stipulare apposite convenzioni con altri consorzi o enti locali per l’erogazione di servizi, per la progettazione di opere pubbliche, per la tenuta del catasto consortile, per la gestione del reticolo idrico minore e, in genere, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio rurale.

(6) Allo scopo di realizzare economie di gestione e di coinvolgere le potenzialità insistenti sui territori di competenza, i consorzi possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, che sono iscritti al registro delle imprese.