In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 5 (Partecipazione al consorzio)

(1) Fanno parte dei consorzi di bonifica i proprietari, pubblici e privati, dei beni immobili agricoli ed extra agricoli situati nell’ambito del relativo comprensorio territoriale.

(2) La partecipazione al consorzio è obbligatoria. Presso ciascun consorzio è istituito il catasto consortile, nel quale sono registrate, per ciascun immobile, le titolarità della proprietà. La qualifica di consorziato è acquisita con l’iscrizione delle proprietà immobiliari nel catasto consortile.

(3) Se è previsto dallo statuto consortile, le attribuzioni dei consorziati, anziché dal proprietario, sono esercitate dall’affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, se questi sono tenuti, per legge o per contratto, al pagamento dei contributi consortili di cui all’articolo 30.

(4) Il proprietario, nell’ipotesi di cui al comma 3, comunica al consorzio i nominativi e gli estremi del titolo per il quale ricorrono le ipotesi stesse, ai fini della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell’annotazione nel catasto consortile.