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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

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1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 4 (Comprensori di bonifica e consorzi di bonifica)  delibera sentenza

(1) Il territorio provinciale è classificato territorio di bonifica ed è suddiviso in comprensori di bonifica.

(2) I comprensori di bonifica di cui al comma 1 sono delimitati in modo da costituire unità omogenee sotto il profilo idrografico e idraulico, tali da risultare funzionali alle esigenze di programmazione, esecuzione e gestione dell’attività di bonifica, di irrigazione, di difesa del suolo e di coordinamento dell’intervento pubblico con quello privato.

(3) La Giunta provinciale delimita i comprensori di bonifica. La relativa deliberazione è soggetta a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. Detta pubblicazione produce gli effetti della pubblicità del perimetro consortile nei confronti di tutti gli interessati.

(4) Per ciascun comprensorio di bonifica non può essere costituito più di un consorzio di bonifica. I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche a carattere associativo che operano secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sussidiarietà, assicurando altresì una costante informazione dei consorziati e delle comunità locali sulle attività svolte. Essi sono amministrati per mezzo dei propri organi, i cui componenti sono scelti dai consorziati secondo quanto previsto dalla presente legge.

(5) I consorzi di bonifica si costituiscono con deliberazione della Giunta provinciale, se la proposta raccoglie l’adesione di coloro che rappresentano la maggior parte del territorio incluso nel perimetro consortile. Si presume che vi sia tale maggioranza se:

  1. in sede di pubblicazione della proposta non sono state mosse opposizioni o le opposizioni prodotte, avuto riguardo allo scopo e agli interessi rappresentati dagli opponenti, non risultano tali da far prevedere gravi turbamenti nella vita del consorzio;
  2. nell’adunanza degli interessati, indetta dal Presidente della Provincia, la proposta raccoglie il voto favorevole della maggioranza dei presenti e quest’ultima rappresenta almeno un quarto della superficie territoriale prevista.

(6) I consorzi possono, in mancanza dell’iniziativa privata, essere eccezionalmente costituiti anche d’ufficio, con deliberazione della Giunta provinciale, se si riconosce che la bonifica di un dato comprensorio a mezzo del consorzio è necessaria.

(7) Per assicurare l’efficienza dell’azione di bonifica, la Giunta provinciale può provvedere alla soppressione e alla fusione dei consorzi di bonifica nonché alla modifica dei loro confini territoriali.

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