(1) Con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione concernenti la scuola dell’infanzia, previsti dalla presente legge, sono abrogati l’articolo 3, comma 1, gli articoli 16, 17, da 19 a 24, 26, 27, commi 1 e 3, nonché gli articoli 39 e 40 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e successive modifiche. 11)
(2) Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- gli articoli 9 e 12 della legge provinciale 14 gennaio 1982, n. 2;
- la legge provinciale 6 dicembre 1983, n. 48, e successive modifiche;
- la legge provinciale 30 dicembre 1988, n. 64, e successive modifiche;
- la legge provinciale 7 dicembre 1993, n. 25, e successive modifiche;
- la legge provinciale 19 luglio 1994, n. 2, e successive modifiche;
- il comma 4 dell'articolo 3 e l'articolo 22 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche.
(3) Con effetto dal 1° settembre 2009 sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, commi 2, 3 e 4, gli articoli da 4 a 15, l’articolo 27, comma 2, gli articoli 30, 32, 34, 35, 36, 57, commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8, nonché gli articoli 58, 64, 65, 81, 84, 85, 90, 91, 94, 95 e 96 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e successive modifiche. 12)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.