Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 marzo 2008, n. 11.
(1) È punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro chiunque:
(2) Sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro:
(3) È punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro:
(4) È delegata alla Camera di commercio, alla quale pervengono i relativi introiti, la competenza per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c). Per le restanti violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo. Le somme riscosse sono introitate dal comune.
(5) Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.
La lettera a) dell'art. 43, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 2, comma 7, della L.P. 13 novembre 2009, n.10.
La lettera f) dell'art. 43, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 2, comma 8, della L.P. 13 novembre 2009, n. 10.