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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 11)
Ordinamento dell'artigianato

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 6 (Iscrizione, variazione e cancellazione nel Registro delle imprese)  delibera sentenza

(1) L'iscrizione di un'attività artigianale nel Registro delle imprese nonché la sua variazione e cancellazione sono disciplinate dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche, e sono effettuate ai sensi del decreto del Presidente della giunta provinciale 4 maggio 2000, n. 19, e successive modifiche.

(2) Le imprese artigiane in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, 3 e 4 della presente legge sono iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio con la denominazione di "impresa artigiana".

(3) Un'attività artigiana secondaria è iscritta solamente nel caso di un impresa la cui attività principale non è di natura artigiana, con l'iscrizione recante: "impresa con attività artigianale secondaria".

(4) L'iscrizione nel Registro delle imprese sostituisce a tutti gli effetti l'iscrizione in altri elenchi, albi o registri.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 168 del 15.05.1987 - Abilitazione all'esercizio di attività artigiana - Occorre solo per particolari attività a tutela degli utenti - Iscrizione volontaria nell'albo delle imprese artigiane