Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 marzo 2008, n. 11.
(1) La richiesta d'iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta se la Camera di commercio non comunica i provvedimenti di cui all'articolo 6 entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
(2) Contro il provvedimento di diniego della Camera di commercio è ammesso ricorso alla Giunta provinciale da parte dell'interessato o dell'interessata, entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione.