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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 11)
Ordinamento dell'artigianato

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Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 14 (Ammissione agli esami)

(1) Per l'ammissione all'esame di maestro artigiano è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:

  1. un'esperienza professionale di almeno due anni nell'attività artigiana oggetto dell'esame o in attività similare, maturata nel periodo successivo al conseguimento del diploma di lavorante artigiano;
  2. un'esperienza professionale di almeno tre anni nell'attività artigiana oggetto dell'esame o in attività similare, maturata nel periodo successivo al conseguimento del diploma di qualifica professionale;
  3. un'esperienza professionale qualificata di almeno sei anni nell'attività artigiana oggetto dell'esame o in attività similare.

(2) Per l'ammissione all'esame di gestione aziendale è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:

  1. il diploma di lavorante artigiano, il diploma di qualifica professionale o un'esperienza professionale di almeno quattro anni nell'attività artigiana oggetto dell'esame o in attività similare;
  2. una collaborazione di almeno quattro anni nella gestione di un'impresa artigiana.

(3) Agli esami possono essere ammesse anche persone in possesso di requisiti equivalenti, sentita la competente commissione d'esame.

(4) La richiesta di ammissione agli esami è presentata al direttore o alla direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di formazione di maestro.

(5) L'ammissione all'esame o il diniego dell'ammissione sono comunicati alla persona richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Avverso il diniego può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso in cui la Giunta provinciale non decida entro il termine di 30 giorni, la domanda si considera accolta.