Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 marzo 2008, n. 11.
(1) La Giunta provinciale, su proposta dell'assessore o dell'assessora all'artigianato e dell'assessore o dell'assessora competente in materia di formazione di maestro, approva l'elenco delle professioni di maestro artigiano, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia.
(2) L'esame di maestro può essere sostenuto per tutte le professioni artigiane stabilite dalla Giunta provinciale.