(1) Lo stato di non autosufficienza è accertato, su richiesta, dalle unità di valutazione, territorialmente articolate, composte da infermieri e da operatori socio-assistenziali o operatori specializzati dei servizi sociali. Nell'esercizio delle proprie funzioni le unità sono coadiuvate dal medico di base competente. In tale sede alle persone non autosufficienti e alle loro famiglie sono offerti consulenza, orientamento e informazione sull'assistenza a domicilio.
(2) L'unità di valutazione esegue altresì controlli per verificare la permanenza delle condizioni che hanno dato titolo all'assistenza e per verificare l'adeguatezza dell'assistenza prestata a domicilio e nelle strutture residenziali. L'erogazione della prestazione è sospesa se l'assistito o il suo legale rappresentante non acconsentono alla verifica periodica della perdurante sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1.
(3) Contro l'esito dell'accertamento è ammesso ricorso alla commissione d'appello entro 30 giorni dalla notifica della decisione. La decisione della commissione d'appello è definitiva.
(4) La commissione d'appello è composta da un medico, un infermiere e un operatore socio-assistenziale.
(5) Le unità di valutazione e la commissione di appello sono nominate dalla Giunta provinciale e possono avvalersi di altri esperti nel campo socio-assistenziale e sanitario.
(6) Una nuova valutazione può essere eseguita su richiesta o, in caso di evidente variazione dello stato di non autosufficienza, anche d'ufficio.
(7) La valutazione dello stato di non autosufficienza è periodicamente verificata.