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In vigore al: 11/09/2012

e) Legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 91)
Interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 ottobre 2007, n. 43.

Art. 3 (Accertamento dello stato di non autosufficienza)

(1) Lo stato di non autosufficienza è accertato, su richiesta, dalle unità di valutazione, territorialmente articolate, composte da infermieri e da operatori socio-assistenziali o operatori specializzati dei servizi sociali. Nell'esercizio delle proprie funzioni le unità sono coadiuvate dal medico di base competente. In tale sede alle persone non autosufficienti e alle loro famiglie sono offerti consulenza, orientamento e informazione sull'assistenza a domicilio.

(2) L'unità di valutazione esegue altresì controlli per verificare la permanenza delle condizioni che hanno dato titolo all'assistenza e per verificare l'adeguatezza dell'assistenza prestata a domicilio e nelle strutture residenziali. L'erogazione della prestazione è sospesa se l'assistito o il suo legale rappresentante non acconsentono alla verifica periodica della perdurante sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1.

(3) Contro l'esito dell'accertamento è ammesso ricorso alla commissione d'appello entro 30 giorni dalla notifica della decisione. La decisione della commissione d'appello è definitiva.

(4) La commissione d'appello è composta da un medico, un infermiere e un operatore socio-assistenziale.

(5) Le unità di valutazione e la commissione di appello sono nominate dalla Giunta provinciale e possono avvalersi di altri esperti nel campo socio-assistenziale e sanitario.

(6) Una nuova valutazione può essere eseguita su richiesta o, in caso di evidente variazione dello stato di non autosufficienza, anche d'ufficio.

(7) La valutazione dello stato di non autosufficienza è periodicamente verificata.

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