Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 17 aprile 2007, n. 16.
(1) Per le attività nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, esentate dalle procedure previste dai titoli III e IV ma soggette, in base alla normativa vigente, a più di due approvazioni, autorizzazioni o pareri da parte dell'amministrazione provinciale, si applica la procedura di approvazione cumulativa.