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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 5 aprile 2007, n. 21)
Valutazione ambientale per piani e progetti

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 17 aprile 2007, n. 16.

Art. 22 (Procedura di valutazione ambientale integrata)

(1) Il committente presenta all'Agenzia il progetto e il relativo rapporto ambientale integrato, nel quale sono inserite tutte le informazioni necessarie per la valutazione di eventuali effetti sull'ambiente.

(2) Il progetto e il relativo rapporto ambientale integrato sono depositati, per la durata del procedimento, presso l'Agenzia e nel comune o nei comuni in cui viene realizzato l'impianto.

(3) Per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, o di tutela della proprietà intellettuale il committente può richiedere con istanza motivata che non siano rese pubbliche determinate informazioni. In tal caso allega una specifica descrizione delle caratteristiche dell'impianto, che può essere pubblicata.

(4) L'Agenzia, accertata la completezza del progetto e del relativo rapporto ambientale integrato, predispone l'avviso del deposito, che il committente provvede a pubblicare a proprie spese su almeno due giornali quotidiani locali, di cui uno in lingua italiana e uno in lingua tedesca.

(5) Chiunque può prendere visione del progetto e del rapporto ambientale integrato e presentare osservazioni scritte all'Agenzia nel termine di 30 giorni dalla data dell'ultima pubblicazione. Il committente può prendere visione di tali osservazioni e prendere posizione in merito alle medesime entro i successivi 10 giorni.

(6) Se il progetto o il relativo rapporto ambientale integrato non è completo, l'Agenzia richiede le integrazioni necessarie, da presentarsi entro un congruo termine.

(7) Se il committente non fornisce le integrazioni richieste entro il termine stabilito, l'Agenzia archivia la pratica.

(8) La Conferenza esamina il progetto e il relativo rapporto ambientale integrato ed emette un parere motivato, entro il termine di 90 giorni dall'ultima pubblicazione, tenendo conto anche delle osservazioni presentate. Il parere contiene anche indicazioni sugli interventi idonei ad evitare, limitare o compensare le conseguenze negative e sulle misure di controllo da attuarsi in fase di realizzazione del progetto.

(9) Il parere positivo sulla valutazione ambientale integrata sostituisce a tutti gli effetti ogni altro parere sul progetto richiesto dalle vigenti disposizioni di legge nelle materie indicate all'articolo 5, comma 1.

(10) Il parere sulla valutazione ambientale integrata ha una validità di 5 anni. Tale validità può essere prorogata di ulteriori 2 anni.

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