Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 17 aprile 2007, n. 16.
(1) Sono sottoposti a valutazione ambientale tutti i programmi, piani e progetti che possono avere rilevanti ripercussioni ambientali.
(2) In particolare con la valutazione ambientale si individuano, descrivono e valutano, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti ed indiretti dell'adozione di un piano o programma e della realizzazione di un progetto sui seguenti fattori: