(1) La protezione del suolo ha come obiettivo il sostenibile rapporto con tutte le tipologie di suoli per il mantenimento e l'incremento di tutte le funzioni e delle risorse del suolo, dell'eredità naturale e culturale per le attuali e le future generazioni nonché l'utilizzo socialmente equo dei suoli e dei terreni.
(2) Le attività di bonifica devono sempre privilegiare il ripristino dello stato di fatto dei luoghi ai fini della riparazione del danno.