(1) È fatto divieto di miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato D ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, salvi i casi di apposita autorizzazione.
(2) Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora questa sia tecnicamente ed economicamente possibile.