(1) Al fine di agevolare una razionale gestione dei rifiuti, la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere:
(2) Gli interventi di cui al comma 1 possono essere effettuati:
(3) Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati secondo un programma pluriennale approvato annualmente dalla Giunta provinciale. I relativi contributi possono essere impegnati sul bilancio pluriennale.6)