(1) La Giunta provinciale delibera il piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione, che definisce gli indirizzi e le priorità di promozione e che costituisce la base del sistema di incentivazione.
(2) La Giunta provinciale delibera annualmente il programma provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione.
(3) I programmi devono attenersi alle linee di azione prioritarie del piano pluriennale per la ricerca scientifica e l'innovazione. Essi sono strutturati in modo da consentire una valutazione secondo le linee di indirizzo stabilite dalla Consulta per la ricerca scientifica e l'innovazione. I programmi indicano le priorità e i requisiti per gli interventi a favore delle attività di sviluppo della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nonché gli stanziamenti messi a disposizione dalla Giunta provinciale.