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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.

Art. 56 (Indebita apposizione delle marcature CE)

(1) Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste, se l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari accerta l'apposizione della marcatura «CE» di conformità in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 55, ingiunge alla ditta costruttrice o al suo/alla sua rappresentante di conformare il componente di sicurezza alle disposizioni suddette di fare cessare l'infrazione, fissando un congruo termine per l'adempimento. Nel caso di persistenza dell'infrazione, l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'accertamento dell'infrazione.