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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.

Art. 49 (Dichiarazione "CE" di conformità e marcatura "CE" di conformità dei componenti di sicurezza)

(1) I componenti di sicurezza indicati nell'elenco di cui all'articolo 46 sono considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, se sono muniti della marcatura «CE» di conformità di cui all'allegato IX e della dichiarazione «CE» di conformità di cui all'allegato IV.

(2) Prima che un componente di sicurezza sia immesso sul mercato, la ditta costruttrice o il suo/la sua rappresentante deve:

  1. sottoporre il componente di sicurezza ad una procedura di valutazione della conformità ai sensi dell'allegato V;
  2. apporre sul componente di sicurezza la marcatura «CE» di conformità di cui all'allegato IX e redigere la dichiarazione «CE» di conformità ai sensi dell'allegato IV, utilizzando la modulistica indicata nella decisione 93/465/CEE.

(3) La procedura di valutazione della conformità di un componente di sicurezza è svolta, su richiesta della ditta costruttrice o del suo/della sua rappresentante, da un organismo notificato.

(4) Se disposizioni comunitarie prevedono l'apposizione sul componente di sicurezza della marcatura «CE» di conformità per aspetti diversi da quelli previsti dal presente capo, l'apposizione della medesima sul componente di sicurezza ai sensi del presente capo indica che lo stesso è anche conforme alle suddette disposizioni.

(5) Se la ditta costruttrice o il suo/la sua rappresentante non hanno osservato gli obblighi previsti dai commi 2 e 3, alla loro osservanza deve provvedere chiunque immetta sul mercato i componenti di sicurezza. Ai medesimi obblighi è tenuto anche chiunque costruisca componenti di sicurezza non destinati ad essere immessi sul mercato.