Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.
(1) Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 49, i componenti di sicurezza destinati agli impianti di cui al presente capo sono immessi sul mercato solo se rispondono ai requisiti essenziali di cui all'allegato II.
(2) I componenti di sicurezza di cui al comma 1 possono essere immessi sul mercato solo se consentono di realizzare impianti, nei quali sono da inserire, rispondenti ai requisiti essenziali di cui all'allegato II.
(3) I componenti di sicurezza di cui al comma 1 sono messi in servizio solo se consentono di realizzare impianti, nei quali sono da inserire, che in caso di corretta installazione e manutenzione nonché di esercizio conforme alla loro destinazione, non mettono a rischio la salute e la sicurezza delle persone nonché la sicurezza dei beni.