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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.

Art. 45 (Conformità ai requisiti essenziali)

(1) Gli impianti a fune e la relativa infrastruttura, i sottosistemi e i componenti di sicurezza di un impianto devono rispondere ai requisiti essenziali di cui all'allegato II a loro applicabili.

(2) Ai fini della rispondenza degli impianti e delle relative infrastrutture, dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, si applicano le disposizioni del presente capo, fatte salve le altre disposizioni comunitarie. L'osservanza di detti requisiti può richiedere il ricorso a specifiche europee particolari stabilite a tal fine. Gli estremi delle specifiche europee sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(3) Le ulteriori specifiche tecniche necessarie per completare le specifiche europee o le altre norme non devono compromettere l'osservanza dei requisiti essenziali di cui all'allegato II.

(4) È consentita l'immissione sul mercato dei componenti di sicurezza o dei sottosistemi in vista del loro impiego o la costruzione e la messa in servizio degli impianti a fune nel rispetto delle disposizioni del presente capo.

(5) Sono fatte salve le disposizioni che prescrivono determinati requisiti necessari a garantire la protezione delle persone e, in particolare, del personale durante l'uso degli impianti, purchè gli stessi rispondano ai requisiti essenziali di sicurezza di cui al presente capo.