In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.

Art. 8 (Durata della concessione)

(1) La durata della concessione non può eccedere:

  1. i 30 anni per le linee funiviarie di prima e seconda categoria;
  2. i 20 anni per le linee funiviarie di terza categoria.