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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.

Art. 22 (Oggetto dell'espropriazione)

(1) In favore del/della richiedente una concessione o del/della titolare della stessa possono essere costituiti i seguenti diritti reali:

  1. la proprietà delle aree necessarie alla costruzione delle stazioni, con eventuale locale di ricovero d'emergenza, e degli accessi alla pubblica via;
  2. la proprietà delle aree limitrofe alle stazioni, destinate a parcheggio;
  3. la servitù di passaggio di vie funicolari entro i limiti di sicurezza stabiliti dalle norme tecniche per la costruzione e l'esercizio del tipo di funivia per il quale è stata rilasciata la concessione, che conferisce il diritto di tendere funi e mantenere le stesse appoggiate o meno a sostegni infissi nel terreno, il diritto di transito aereo con veicoli su fune, il diritto di accesso del personale addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria e del personale di sorveglianza, il diritto di adattare il profilo del terreno alle esigenze del servizio e di provvedere, se necessario, al taglio di alberi e piante e all'asportazione di ostacoli;
  4. la servitù di elettrodotto consistente nel diritto di raggiungere, per l'allacciamento, la più vicina linea di distribuzione di energia elettrica;
  5. entro i limiti di sicurezza stabiliti dalle norme tecniche per la costruzione e l'esercizio delle sciovie, il diritto di superficie per la costruzione e l'esercizio di detti impianti facenti parte di un sistema di linee e realizzanti linee di seconda categoria, limitatamente ai terreni necessari per gli impianti e le opere relative alla pista di risalita;
  6. la servitù di passaggio a piedi e con veicoli, per consentire il raccordo col più vicino impianto di risalita;
  7. la servitù di acquedotto per impianti di innevamento.

(2) I diritti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono costituiti per un anno oltre il termine di durata della concessione.

(3) I diritti di cui al comma 1, lettere da a) a f), possono essere costituiti anche nel corso della concessione per consentire modifiche necessarie ad integrare le finalità dell'impianto.

(4) Decorso un anno dall'eventuale dichiarazione di decadenza, revoca o rinuncia e sempreché non venga rilasciata una nuova concessione, il proprietario/la proprietaria del fondo può chiedere la liberazione del fondo dalle servitù di cui al comma 1, lettere c) e d), e l'estinzione del diritto di superficie di cui al comma 1, lettera e).

(5) I terreni gravati da diritto di servitù o di superficie vanno riconsegnati al proprietario/alla proprietaria, al momento dell'estinzione dei diritti, nelle condizioni e nello stato in cui si trovavano al momento della consegna, con le sole modificazioni dovute all'uso specifico, ma liberi da costruzioni.