Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.
(1) La presente legge disciplina gli impianti a fune in servizio pubblico e privato.
(2) La presente legge non si applica agli impianti d'ascensore in servizio privato e agli impianti di recupero per piste artificiali di slittini o per altre strutture simili destinate al tempo libero.