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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 30 settembre 2005, n. 71)
Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici

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1)
Pubblicata nel B.U. 11 ottobre 2005, n. 41.

Art. 5 (Riconoscimenti)

(1) Gli antichi diritti di derivazioni d'acqua non ancora riconosciuti sono riconosciuti di diritto a condizione che sussistano i seguenti presupposti:

  1. la derivazione d'acqua è stata esercitata ininterrottamente negli ultimi tre anni;
  2. persistono i fini originari dell'utenza;
  3. gli impianti si trovano in uno stato tecnico perfetto o verranno adeguati a tale stato entro un anno;
  4. in caso di utenze irrigue, l'impianto deve essere autonomo e per le stesse aree non deve esistere un ulteriore sufficiente approvvigionamento d'acqua, p.e. approvvigionamento tramite consorzio o interessenza;
  5. lo stato attuale degli impianti può differire solo in modo insignificante dallo stato originario degli impianti; è consentita la trasformazione del sistema irriguo da scorrimento a pioggia.

(2) Per verificare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, l'ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche predispone una scheda tecnica da compilare dai titolari delle utenze e con la quale viene dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1. Se tutti i presupposti risultano soddisfatti, l'ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche comunica l'avvenuto riconoscimento dell'utenza indicando le caratteristiche della derivazione e i canoni da corrispondere.

(3) La quantità d'acqua derivabile è adeguata ai criteri del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche. La durata di queste utenze è stabilita in anni 30 dal riconoscimento.

(4) L'ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle dichiarazioni presentate.